Art. 4.

      1. I detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.